Art. 8
In vigore dal 8 ago 2006
Nei casi di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data di presentazione della prima domanda di sostituzione, è liberato da tutti i suoi obblighi, compresa la cauzione, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.
Storico versioni
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