Art. 6

In vigore dal 8 ago 2006
L’organismo di intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore. Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della richiesta dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi, se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino. In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1200:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo