Art. 13
In vigore dal 8 ago 2006
1. Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ogni cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 2131/93.
2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti al prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.
Storico versioni
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