Art. 12
In vigore dal 8 ago 2006
Entro due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all’, paragrafo 1, l’organismo di intervento ceco comunica alla Commissione le offerte presentate. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, la Repubblica ceca ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se la Repubblica ceca non invia alcuna comunicazione entro il termine prescritto, la Commissione considera che non è stata presentata alcuna domanda in tale Stato membro.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV. L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Storico versioni
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