Art. 6

In vigore dal 4 ago 2006
1.   Il distillatore consegna all'organismo di intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol. 2.   Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per l'alcole greggio da questi conferito è di 2,281 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Su tale importo il distillatore può ricevere un anticipo pari a 1,122 EUR per % vol/hl. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
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