Art. 3

In vigore dal 4 ago 2006
1.   Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti, qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all'organismo di intervento superi quello fissato all'. 2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare i contratti entro il 31 ottobre 2006. Ai fini dell'approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 15 novembre 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati. 3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.
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