Art. 4
In vigore dal 4 ago 2006
1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 15 febbraio 2007. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo di intervento, in conformità dell', paragrafo 1, entro il 15 maggio 2007.
2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.
Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1194:oj#art-4