Art. 2

In vigore dal 4 ago 2006
Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «il contratto») dal 16 agosto 2006 al 15 settembre 2006. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti non sono trasferibili.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1194 — Testo vigente | Portale Normativo