Art. 4

In vigore dal 21 lug 2006
Gli importi del premio all’abbattimento e del pagamento supplementare sono concessi purché non siano stati inclusi nel valore preso in considerazione per fissare l’indennizzo da versare per gli stessi animali in virtù della decisione 90/424/CEE e della decisione 2001/652/CE, né effettivamente pagati a questo titolo.
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