Art. 3
In vigore dal 21 lug 2006
L’autorità competente dei Paesi Bassi eroga i pagamenti supplementari per capo e per unità di premio all’abbattimento secondo criteri oggettivi, che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare ogni distorsione del mercato o della concorrenza. Tali pagamenti non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.
I pagamenti supplementari sono erogati nei limiti della parte non utilizzata di un importo globale di 8,4 milioni di EUR per il 2000, di 16,9 milioni di EUR per il 2001 e di 25,3 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Storico versioni
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