Art. 2
In vigore dal 21 lug 2006
1. Ai fini della concessione del premio all’abbattimento, l’autorità competente dei Paesi Bassi si accerta che al momento della macellazione i capi rispondessero alle seguenti condizioni di ammissibilità:
a)
che i tori, i manzi, le vacche e le giovenche avessero almeno 8 mesi di età;
b)
che i vitelli avessero un’età compresa tra 1 mese e meno di 7 mesi.
Il premio è versato al produttore che abbia detenuto l’animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi da meno di un mese al momento della macellazione.
2. Il premio all’abbattimento è erogato nei limiti della parte non utilizzata del massimale nazionale di 1 207 849 bovini adulti e di 1 198 113 vitelli ogni anno.
L’importo del premio è fissato, per capo ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), a 27 EUR per l’anno civile 2000, a 53 EUR per l’anno civile 2001 e a 80 EUR per gli anni civili 2002 e 2003.
L’importo del premio è fissato, per capo ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera b), a 17 EUR per l’anno civile 2000, a 33 EUR per l’anno civile 2001 e a 50 EUR per gli anni civili 2002 e 2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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