Art. 1
In vigore dal 21 lug 2006
1. Il premio all’abbattimento e i pagamenti supplementari possono essere versati nei Paesi Bassi fino al 15 ottobre 2006 per i capi abbattuti in un macello nel 2001 durante l’epizoozia di afta epizootica, a norma della direttiva 85/511/CEE.
2. Il premio all’abbattimento e i pagamenti supplementari possono essere versati anche per i capi abbattuti in un macello nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003, per motivi connessi a misure di lotta contro l’encefalopatia spongiforme bovina in virtù della direttiva 90/425/CEE e del regolamento (CE) n. 999/2001, nel rispettivo periodo di applicazione dei medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1117:oj#art-1