Art. 4

Condizioni di accesso al sostegno del Fondo

In vigore dal 11 lug 2006
Condizioni di accesso al sostegno del Fondo 1.   L'assistenza del Fondo è soggetta alle condizioni seguenti: a) qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che esiste un disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato membro beneficiario, e b) abbia determinato, conformemente all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato, può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione. 2.   Qualora il Consiglio constati che lo Stato membro interessato ha adottato le necessarie misure correttive, decide senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione. Al contempo, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli stanziamenti sospesi in conformità con la procedura menzionata nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8). 3.   Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
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