Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 11 lug 2006
Campo di applicazione
1. Il Fondo interviene a sostegno di azioni nei seguenti settori, assicurando un adeguato equilibrio e tenendo conto del fabbisogno specifico di investimenti e infrastrutture di ciascuno Stato membro beneficiario:
a)
le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse comune individuati dalla decisione n. 1692/96/CE;
b)
aspetti relativi all'ambiente che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale in virtù del programma di azione in materia di ambiente. In tale contesto il Fondo può intervenire anche nei settori collegati allo sviluppo sostenibile che presentano chiari vantaggi ambientali, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali, il trasporto marittimo, i sistemi multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.
2. L'adeguato equilibrio dell'intervento è stabilito in partenariato tra Stati membri e Commissione.
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