Art. 3

Ammissibilità delle spese

In vigore dal 11 lug 2006
Ammissibilità delle spese Le spese seguenti non sono ammissibili ad un contributo del Fondo: a) gli interessi passivi; b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata; c) l'edilizia abitativa; d) la disattivazione di centrali nucleari; e e) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.
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