Art. 3
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 11 lug 2006
Ammissibilità delle spese
Le spese seguenti non sono ammissibili ad un contributo del Fondo:
a)
gli interessi passivi;
b)
l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;
c)
l'edilizia abitativa;
d)
la disattivazione di centrali nucleari; e
e)
l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1084:oj#art-3