Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 lug 2006
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di progetti o altre forme di intervento approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1164/94, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. 2.   Le domande relative ai grandi progetti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006, presentate alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94, restano valide a condizione che tali domande siano completate, se necessario, entro due mesi a decorrere dal 1o gennaio 2007, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli summenzionati del regolamento (CE) n. 1083/2006.
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