Art. 8
Verifica dei sistemi
In vigore dal 6 lug 2006
Verifica dei sistemi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato V effettuano una verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), conformemente ai requisiti fissati nell’allegato IV, parte B.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato V affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettera a). Tale verifica è effettuata in conformità dei requisiti di cui all’allegato IV, parte C.
3. Gli Stati membri garantiscono che la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), dimostra la conformità dei sistemi in oggetto ai requisiti in materia di interoperabilità e prestazioni, qualità del servizio e sicurezza previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
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