Art. 10

Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 lug 2006
Disposizioni transitorie 1.   Le disposizioni transitorie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 552/2004 si applicano ai sistemi della rete europea di gestione del traffico aereo (di seguito «EATMN») di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, per quanto riguarda la notificazione e le procedure di coordinamento iniziale. Esse si applicano ai sistemi EATMN a decorrere dal 1o gennaio 2009, per quanto riguarda la revisione del coordinamento, l’annullamento del coordinamento, i dati di volo di base e la modifica dei dati di volo di base. 2.   Le disposizioni transitorie di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 552/2004 si applicano ai sistemi di cui all’, paragrafo 2, a decorrere dal 31 dicembre 2012.
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