Art. 6

Norme di sicurezza

In vigore dal 6 lug 2006
Norme di sicurezza Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica degli attuali sistemi automatici di scambio di dati di volo, di cui al presente regolamento, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, siano precedute da una valutazione di sicurezza che includa l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate. Durante detta valutazione di sicurezza sono considerati requisiti di sicurezza minimi quelli specificati nell’allegato III.
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