Art. 4

Requisiti in materia di qualità del servizio

In vigore dal 6 lug 2006
Requisiti in materia di qualità del servizio 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che i sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), sono conformi ai requisiti in materia di qualità del servizio specificati nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), sono conformi ai requisiti in materia di qualità del servizio specificati nell’allegato II.
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