Art. 4
Requisiti in materia di qualità del servizio
In vigore dal 6 lug 2006
Requisiti in materia di qualità del servizio
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che i sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), sono conformi ai requisiti in materia di qualità del servizio specificati nell’allegato II.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettera b), sono conformi ai requisiti in materia di qualità del servizio specificati nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1032:oj#art-4