Art. 7
Conformità o idoneità all’uso dei componenti
In vigore dal 6 lug 2006
Conformità o idoneità all’uso dei componenti
Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’ del regolamento (CE) n. 552/2004, i produttori dei componenti dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato IV, parte A.
Storico versioni
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