Art. 8
Forma e contenuto delle informazioni contabili
In vigore dal 21 giu 2006
Forma e contenuto delle informazioni contabili
1. La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
2. Le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di:
a)
svolgere le proprie funzioni nell’ambito della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;
b)
monitorare gli sviluppi e fornire previsioni nel settore agricolo.
La Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possono accedere a tali informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni.
3. I dati personali contenuti nelle informazioni contabili raccolte sono trattati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2. In particolare, se le informazioni contabili sono utilizzate dalla Commissione per gli scopi indicati al paragrafo 2, lettera b), la Commissione rende tali dati anonimi e li tratta esclusivamente in forma aggregata.
4. Eventuali richieste relative al trattamento dei propri dati personali sono indirizzate dalle persone interessate alla Commissione come indicato nell’allegato IV.
5. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contabili.
Storico versioni
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