Art. 9
Conservazione delle informazioni contabili
In vigore dal 21 giu 2006
Conservazione delle informazioni contabili
1. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l’esercizio finanziario considerato, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
2. I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l’organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.
3. Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati al FEAGA o al FEASR o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, o dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
4. Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.
Storico versioni
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