Art. 10
Liquidazione dei conti
In vigore dal 21 giu 2006
Liquidazione dei conti
1. La decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 determina l’ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l’esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili al FEAGA e al FEASR sulla base dei conti di cui all’ del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui agli del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Per quanto riguarda il FEAGA, la decisione di liquidazione dei conti determina anche gli importi a carico della Comunità e dello Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Per quanto riguarda il FEASR, l’importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 33, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.
2. Per quanto riguarda il FEAGA, l’importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi.
Per quanto riguarda il FEASR, l’importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti intermedi successivi o dal pagamento finale, o lo aggiunge agli stessi.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche, nonché le eventuali modifiche proposte.
4. Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 30 aprile dell’anno successivo, la Commissione notifica allo Stato membro stesso le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
5. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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