Art. 10 · Liquidazione dei conti

Art. 10

Liquidazione dei conti

In vigore dal 21 giu 2006
Liquidazione dei conti 1.   La decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 determina l’ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l’esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili al FEAGA e al FEASR sulla base dei conti di cui all’ del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui agli del regolamento (CE) n. 1290/2005. Per quanto riguarda il FEAGA, la decisione di liquidazione dei conti determina anche gli importi a carico della Comunità e dello Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Per quanto riguarda il FEASR, l’importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 33, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005. 2.   Per quanto riguarda il FEAGA, l’importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi. Per quanto riguarda il FEASR, l’importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti intermedi successivi o dal pagamento finale, o lo aggiunge agli stessi. 3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche, nonché le eventuali modifiche proposte. 4.   Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 30 aprile dell’anno successivo, la Commissione notifica allo Stato membro stesso le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005. 5.   Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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