Art. 17
Disposizioni transitorie
In vigore dal 21 giu 2006
Disposizioni transitorie
1. Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1663/95 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, l’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento e il nuovo riconoscimento richiesto in conseguenza delle nuove responsabilità assunte devono essere ultimati entro il 16 ottobre 2007.
2. Per l’esercizio finanziario 2007, la relazione dell’organismo di certificazione di cui all’, paragrafo 4, contiene, in materia di sicurezza dei sistemi d’informazione, soltanto osservazioni e conclusioni provvisorie, sotto forma di punteggio, sulle misure predisposte dall’organismo pagatore. Le osservazioni si fondano sulle norme di sicurezza applicabili riconosciute a livello internazionale, come indicato al punto 3.B) dell’allegato I, e precisano il grado di efficacia delle misure di sicurezza adottate.
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