Art. 5
Certificazione
In vigore dal 21 giu 2006
Certificazione
1. L’organismo di certificazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 è designato dall’autorità competente. Esso è operativamente indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento e possiede le necessarie competenze tecniche.
2. L’organismo di certificazione esamina l’organismo pagatore attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute e tenendo conto di tutti gli orientamenti per l’applicazione di tali norme definiti dalla Commissione.
L’organismo di certificazione effettua i controlli nel corso e alla fine di ogni esercizio finanziario.
3. L’organismo di certificazione redige un certificato, precisando in particolare se abbia ottenuto sufficienti garanzie che i conti da presentare alla Commissione sono completi, esatti e veritieri e che le procedure di controllo interno hanno funzionato in modo soddisfacente.
Il certificato si basa su un esame delle procedure e di un campione di operazioni. La struttura amministrativa dell’organismo pagatore viene esaminata soltanto nell’intento di accertare se essa sia in grado di verificare la conformità con la normativa comunitaria prima che il pagamento sia eseguito.
4. L’organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. Nella relazione sono prese in considerazione anche le funzioni delegate o esercitate dalle autorità doganali nazionali. La relazione indica:
a)
se l’organismo pagatore soddisfa i criteri per il riconoscimento;
b)
se le procedure applicate dall’organismo pagatore offrono adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità alle norme comunitarie delle spese imputate al FEAGA e al FEASR e quali raccomandazioni sono state formulate e messe in atto per apportare eventuali migliorie;
c)
se i conti annuali di cui all’, paragrafo 1, concordano con i libri e registri contabili dell’organismo pagatore;
d)
se le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d’intervento possono essere considerate come registrazioni veritiere, esatte e complete di operazioni imputate al FEAGA e al FEASR;
e)
se gli interessi finanziari della Comunità sono debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d’intervento e gli importi da percepire.
La relazione è corredata di:
a)
informazioni sul numero e le qualifiche del personale che ha operato la verifica, sul lavoro svolto, sul numero di operazioni esaminate, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, sulle carenze riscontrate e le raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall’organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all’organismo pagatore, da cui l’organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia;
b)
un parere sulla dichiarazione di affidabilità di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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