Art. 1
Riconoscimento degli organismi pagatori
In vigore dal 21 giu 2006
Riconoscimento degli organismi pagatori
1. Per essere riconosciuti, gli organismi pagatori, quali definiti all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, devono disporre di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all’allegato I del presente regolamento (di seguito «criteri per il riconoscimento») e relativi ai seguenti aspetti:
a)
ambiente interno;
b)
attività di controllo;
c)
informazione e comunicazione;
d)
monitoraggio.
Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri per il riconoscimento per tenere conto delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’organismo pagatore.
2. Per ciascun organismo pagatore lo Stato membro designa un’autorità a livello ministeriale competente per il rilascio e il ritiro del riconoscimento dell’organismo e per l’esecuzione dei compiti assegnatigli dal presente regolamento (di seguito «l’autorità competente») e ne informa la Commissione.
3. L’autorità competente decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell’organismo pagatore sulla base dell’esame dei criteri per il riconoscimento.
L’esame, che deve essere effettuato da un organismo indipendente dall’organismo pagatore in attesa di riconoscimento, comprende, per le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), le modalità per autorizzare ed eseguire i pagamenti, tutelare il bilancio comunitario, garantire la sicurezza dei sistemi informatici, tenere i registri contabili, suddividere le mansioni e operare gli opportuni controlli interni ed esterni.
4. Qualora l’autorità competente ritenga che l’organismo pagatore non soddisfa i criteri per il riconoscimento, fornisce a quest’ultimo istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per ottenere il riconoscimento.
In attesa che vengano attuate le necessarie modifiche, il riconoscimento può essere accordato a titolo provvisorio e per un periodo da fissare in funzione della gravità del problema incontrato, ma comunque non superiore a 12 mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, può concedere una proroga di tale periodo.
5. Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono trasmesse immediatamente dopo il primo riconoscimento dell’organismo pagatore e, in ogni caso, prima che qualunque spesa da esso sostenuta sia addebitata al FEAGA o al FEASR. Esse sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:
a)
le attribuzioni dell’organismo pagatore;
b)
la ripartizione di tali attribuzioni tra i servizi interni;
c)
i suoi rapporti con altri enti, pubblici o privati, responsabili dell’esecuzione delle misure in forza delle quali l’organismo effettua l’imputazione delle spese al FEAGA o al FEASR;
d)
le procedure di ricevimento, verifica e approvazione delle domande e di autorizzazione, pagamento e registrazione delle spese;
e)
le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi di informazione.
6. La Commissione comunica al comitato dei Fondi agricoli gli organismi pagatori riconosciuti in ciascuno degli Stati membri.
Storico versioni
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