Art. 16
Procedura di conciliazione
In vigore dal 21 giu 2006
Procedura di conciliazione
1. Uno Stato membro può presentare ricorso all’organo di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale della Commissione di cui all’, paragrafo 2, terzo comma, inviando al segretariato una richiesta motivata di conciliazione.
La procedura da seguire e l’indirizzo del segretariato sono notificati agli Stati membri per il tramite del comitato dei Fondi agricoli.
2. Una richiesta di conciliazione è ammissibile solo quando l’importo che si prevede di escludere dal finanziamento comunitario conformemente alla comunicazione della Commissione:
a)
è superiore a un milione di EUR;
oppure
b)
rappresenta almeno il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata.
Inoltre, se nel corso di precedenti discussioni lo Stato membro ha sostenuto e dimostrato che la questione di cui trattasi è una questione di principio relativa all’applicazione della normativa comunitaria, il presidente dell’organo di conciliazione può dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione. La richiesta non è tuttavia ammissibile se riguarda esclusivamente un problema di interpretazione giuridica.
3. L’organo di conciliazione esegue le sue ricerche nel modo più sollecito e informale possibile, basandosi sulle informazioni contenute nel fascicolo e su un’audizione imparziale della Commissione e delle autorità nazionali interessate.
4. Se, entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, l’organo di conciliazione non è stato in grado di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro, la procedura di conciliazione si considera fallita. La relazione di cui all’, lettera c), illustra le ragioni della mancata conciliazione delle posizioni, indicando se, nel corso della procedura, sia stato raggiunto un accordo parziale.
La relazione è inviata:
a)
allo Stato membro interessato;
b)
alla Commissione;
c)
agli altri Stati membri nell’ambito del comitato dei Fondi agricoli.
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