Art. 14
Indipendenza dell’organo di conciliazione
In vigore dal 21 giu 2006
Indipendenza dell’organo di conciliazione
1. I membri dell’organo di conciliazione svolgono le loro funzioni in tutta indipendenza, senza chiedere o accettare indicazioni da qualsiasi governo o organismo.
Nessun membro può partecipare ai lavori dell’organo di conciliazione o firmarne una relazione se, nel corso di precedenti incarichi, si è occupato personalmente delle questioni in discussione.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 287 del trattato, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori dell’organo di conciliazione. Tali informazioni sono riservate e soggette all’obbligo del segreto professionale.
Storico versioni
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