Art. 12
Organo di conciliazione
In vigore dal 21 giu 2006
Organo di conciliazione
Ai fini della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, viene istituito presso la Commissione un organo di conciliazione con i seguenti compiti:
a)
esaminare i ricorsi presentati da uno Stato membro che ha ricevuto una comunicazione formale da parte della Commissione ai sensi dell’, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento compresa una valutazione della spesa che la Commissione intende escludere dal finanziamento comunitario;
b)
cercare di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato;
c)
al termine della valutazione, redigere una relazione sui risultati della sua opera di conciliazione, formulando le osservazioni che ritiene opportune nel caso in cui i punti controversi siano rimasti del tutto o in parte irrisolti.
Storico versioni
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