Art. 4
Tempestività
In vigore dal 14 giu 2006
Tempestività
Le BCN trasmettono le informazioni statistiche segnalate in base all’, paragrafi 1 e 2, alla BCE entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese al quale i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.
Storico versioni
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