Art. 4

Tempestività

In vigore dal 14 giu 2006
Tempestività Le BCN trasmettono le informazioni statistiche segnalate in base all’, paragrafi 1 e 2, alla BCE entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese al quale i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.
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Tempestività (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1027) — Testo vigente | Portale Normativo