Art. 5

Norme contabili

In vigore dal 14 giu 2006
Norme contabili 1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i principi contabili seguiti dagli uffici dei conti correnti postali ai fini di segnalazione statistica prevista da questo regolamento sono quelli definiti nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5), e in tutte le altre norme internazionali applicabili in materia, nella misura in cui queste siano applicabili agli uffici dei conti correnti postali. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri partecipanti, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici. 2.   I depositi e i prestiti sono segnalati sulla base dell’ammontare nominale in essere alla fine del mese e su base lorda. Per importo nominale si intende l’importo che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore. 3.   Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali criteri segnaletici siano seguiti da tutti i soggetti dichiaranti residenti e siano necessari a mantenere continuità nella valutazione statistica dei prestiti con riguardo ai dati segnalati per periodi antecedenti il mese di gennaio 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1027:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme contabili (Art. 5 Regolamento (UE) 2006/1027) — Testo vigente | Portale Normativo