Art. 6

Verifica e raccolta obbligatoria

In vigore dal 14 giu 2006
Verifica e raccolta obbligatoria Il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento è esercitato dalle BCN, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. Quest'ultimo viene esercitato, in particolare, quando un ufficio dei conti correnti postali compreso tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa gli standard minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione così come definiti nell’allegato III del presente regolamento.
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