Art. 2
Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione
In vigore dal 14 giu 2006
Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli uffici dei conti correnti postali residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti.
2. Il Comitato esecutivo della BCE può istituire e mantenere una lista degli uffici dei conti correnti postali sottoposti alla disciplina di questo regolamento. Le BCN e la BCE devono rendere tale lista e gli aggiornamenti della stessa accessibili agli uffici dei conti correnti postali interessati attraverso vie adeguate, inclusi la via elettronica, Internet, oppure, su richiesta degli uffici dei conti correnti interessati, in supporto cartaceo. La lista ha scopo puramente informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni ad un ufficio dei conti correnti postali che non abbia ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
3. Le BCN possono concedere agli uffici dei conti correnti postali una deroga agli obblighi di segnalazione di informazioni statistiche in base a questo regolamento nella misura in cui le informazioni statistiche richieste siano già raccolte da altre fonti disponibili. Le BCN si accertano tempestivamente che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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