Art. 6

In vigore dal 30 mag 2006
1.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano. 2.   In deroga all' del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento è di 180 giorni dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2007. 3.   La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 15 EUR/capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo. 4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. 5.   In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. 6.   Fatte salve le disposizioni di cui al titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti: a) la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al detentore del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore; b) la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali di cui trattasi; c) un documento che attesta l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.
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