Art. 4

In vigore dal 30 mag 2006
1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’, paragrafo 5, la Commissione decide quanto prima possibile in che misura possano essere accolte le domande. 2.   Se i quantitativi per i quali è stata presentata domanda a norma dell' superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi oggetto delle domande. Se l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano i quantitativi disponibili mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. L'eventuale quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce una sola partita. 3.   Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:800:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 2006/800 — Testo vigente | Portale Normativo