Art. 3

In vigore dal 30 mag 2006
1.   Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell’IVA. 2.   Le domande di titolo d’importazione per ciascuno dei periodi di cui all’, paragrafo 3: a) riguardano un quantitativo pari o superiore a 50 capi; b) non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile. Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso. 3.   Le domande di titoli di importazione relative al periodo di cui all’, paragrafo 3, lettera a), sono presentate nei 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le domande di titoli di importazione per il periodo di cui all’, paragrafo 3, lettera b), sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo in questione. 4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all’, paragrafo 3. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. 5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi per i quali è stata presentata domanda. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando, nel caso in cui siano state effettivamente presentate domande, il modulo riprodotto nell'allegato I.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2006/800 — Testo vigente | Portale Normativo