Art. 2
In vigore dal 30 mag 2006
1. Per avere accesso al contingente di cui all’, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo d’importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato, nel periodo dal 1o maggio 2005 al 30 aprile 2006, almeno 50 capi di cui al codice CN 0102 90 .
Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania al 1o gennaio 2007, gli operatori di questi paesi possono presentare domanda di titoli di importazione con riguardo ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo del contingente di cui all', paragrafo 3, lettera b), a condizione che durante il periodo dal 1o maggio 2005 al 30 aprile 2006 abbiano importato almeno 50 capi del codice CN 0102 90 .
I richiedenti devono essere inoltre iscritti a un registro nazionale dell’IVA.
2. La prova dell’importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.
Gli Stati membri possono accettare copie del documento di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell', paragrafo 5 per ciascun richiedente.
3. Non possono presentare domanda gli operatori che, al 1o gennaio 2006, abbiano cessato l’attività nell’ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.
4. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.
Storico versioni
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