Art. 8
In vigore dal 18 mag 2006
La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l'allegato I in base alle decisioni prese in merito all'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC e a
b)
modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:765:oj#art-8