Art. 3
In vigore dal 18 mag 2006
1. Le autorità competenti degli Stati membri elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.
2. Se l’autorità competente di uno Stato membro, indicata nell’elenco dell’allegato II, stabilisce che lo svincolo di determinati fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di determinati fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, notifica alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica, onde avere il loro parere preliminare sul progetto di autorizzazione. Due settimane dopo la notizia, detta autorità può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di determinati fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritiene appropriate.
3. L’autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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