Art. 10
In vigore dal 18 mag 2006
Il presente regolamento si applica:
—
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
—
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
—
a qualsiasi persona fisica di uno Stato membro, che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità,
—
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro,
—
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:765:oj#art-10