Art. 4
In vigore dal 18 mag 2006
1. L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:
a)
di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o
b)
di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni del presente regolamento,
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all', paragrafo 1.
2. L’, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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