Art. 4

In vigore dal 18 mag 2006
1.   L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati: a) di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o b) di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni del presente regolamento, purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all', paragrafo 1. 2.   L’, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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