Art. 2
In vigore dal 18 mag 2006
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dal presidente Lukashenko e quelli appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dagli altri funzionari della Bielorussia responsabili delle violazioni, durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006, delle norme internazionali in materia elettorale e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o organismi a loro associati elencati nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
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