Art. 11

Rifiuto della domanda

In vigore dal 17 mag 2006
Rifiuto della domanda L'autorità competente rifiuta qualunque richiesta se una delle condizioni fissate agli articoli da 6 a 9 non è rispettata, o se la domanda non contiene gli elementi necessari perchè l'autorità competente possa concedere la licenza in conformità dell'. Prima di rifiutare una domanda, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità di rettificare la situazione e di essere ascoltato.
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Rifiuto della domanda (Art. 11 Regolamento (UE) 2006/816) — Testo vigente | Portale Normativo