Art. 12

Notifica

In vigore dal 17 mag 2006
Notifica Quando una licenza obbligatoria è concessa, lo Stato membro notifica al Consiglio TRIPS, tramite la Commissione, la concessione della licenza e le relative condizioni specifiche. Le informazioni comunicate comprendono le seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo del titolare della licenza; b) il prodotto o i prodotti interessati; c) le quantità da fornire; d) il paese o i paesi verso i quali il prodotto o i prodotti devono essere esportati; e) la durata della licenza; f) l'indirizzo del sito Internet di cui all', paragrafo 6.
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