Art. 12
Notifica
In vigore dal 17 mag 2006
Notifica
Quando una licenza obbligatoria è concessa, lo Stato membro notifica al Consiglio TRIPS, tramite la Commissione, la concessione della licenza e le relative condizioni specifiche.
Le informazioni comunicate comprendono le seguenti indicazioni:
a)
il nome e l'indirizzo del titolare della licenza;
b)
il prodotto o i prodotti interessati;
c)
le quantità da fornire;
d)
il paese o i paesi verso i quali il prodotto o i prodotti devono essere esportati;
e)
la durata della licenza;
f)
l'indirizzo del sito Internet di cui all', paragrafo 6.
Storico versioni
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