Art. 9

Negoziati preliminari

In vigore dal 17 mag 2006
Negoziati preliminari 1.   Il richiedente fornisce alle autorità competenti prove convincenti del fatto che si è sforzato di ottenere un'autorizzazione del titolare dei diritti e che questi sforzi non hanno prodotto risultati entro un periodo di trenta giorni anteriore alla presentazione della domanda. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano a situazioni d'emergenza nazionale, ad altre circostanze di estrema urgenza o in caso di utilizzazione pubblica a fini non commerciali conformemente all'articolo 31, lettera b), dell'accordo TRIPS.
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Negoziati preliminari (Art. 9 Regolamento (UE) 2006/816) — Testo vigente | Portale Normativo