Art. 8
In vigore dal 8 mag 2006
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
2. In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo d’importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.
3. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2007.
Storico versioni
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