Art. 3

In vigore dal 8 mag 2006
1.   Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d’importazione per un quantitativo di riferimento corrispondente ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 , importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1o maggio 2005 e il 30 aprile 2006. Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania al 1o gennaio 2007, gli operatori di questi paesi possono presentare domanda di diritti d’importazione con riguardo ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’, paragrafo 3, lettera b), sulla base delle importazioni effettuate durante tale periodo e per i prodotti di cui al primo comma del presente paragrafo. 2.   Una società nata dalla fusione di società che dispongano ciascuna di importazioni di riferimento può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per la presentazione della domanda. 3.   La domanda di diritti d’importazione è corredata della prova delle importazioni di cui al paragrafo 1, costituita da una copia rilasciata al destinatario della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistata. Tuttavia, gli operatori che abbiano presentato tale prova assieme alla loro domanda di diritti d’importazione relativa ai quantitativi disponibili per il primo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’, paragrafo 3, lettera a), sono esonerati dall’obbligo di presentare la suddetta prova per le domande di diritti d’importazione relative ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo di tale contingente, indicati all’, paragrafo 3, lettera b).
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Art. 3 Regolamento (UE) 2006/704 — Testo vigente | Portale Normativo