Art. 7
In vigore dal 8 mag 2006
1. L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d’importazione.
2. Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’, paragrafo 1.
Ciascun titolo d’importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d’importazione ottenuti.
3. Le domande di titolo ed i titoli recano:
a)
nella casella 16, l’indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:
—
0202 10 00 , 0202 20 ,
—
0202 30 , 0206 29 91 ;
b)
nella casella 20, una delle diciture di cui all’allegato II.
Storico versioni
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